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Statuto dell'Associazione

Art. 1 - Costituzione
1. E' costituita con sede in Roma , via Costantino Morin n°1, l'associazione denominata - IL MONDO DI DAMARETE - organizzazione di utilità sociale di seguito detta associazione.
2. L'Associazione:
- persegue esclusivamente finalità di solidarietà, promozione sociale, culturale, turistica, ambientale, ricreativa e sportiva.
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3. L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2- Attività
1. L'associazione svolge le seguenti attività: A) Contribuire allo sviluppo economico, culturale e civile dei cittadini appartenenti alle fasce sociali più disagiate delle regioni del Sud Italia, dei Paesi del Mediterraneo( in particolare le donne),promuovere la più ampia diffusione della democrazia e solidarietà nei rapporti umani,la pratica ed la difesa delle libertà civili,individuali e collettive. B) Favorire l’estensione di attività culturali, turistiche, ambientali, ricreative e di forme consortili tra le varie associazioni ed organizzazioni democratiche di questi paesi,organizzando incontri, corsi di formazione per il totale inserimento degli immigrati nel nostro paese. C) Avanzare proposte agli Enti Pubblici partecipando attivamente ad iniziative di gestione democratica. D) Organizzare iniziative,servizi, attività culturali, turistiche, sportive, ricreative, atte a soddisfare le esigenze dei soggetti a cui sono dirette le finalità sopra descritte. E) L’Associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate,con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente.

Art. 3 - Soci
1. Sono Soci quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è
accolta dal comitato.
2. I soci possono svolgere anche attività non retribuita.
3. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione.
L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato.
4. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:
- dimissioni volontarie;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
- morte;
- indegnità deliberata dal comitato. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.

Art. 4 - Diritti e obblighi dei soci
1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione.
2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Art. 5 - Organi
1. Sono organi dell'associazione:
- il comitato;
- il presidente;
- il Segretario;
- il Revisore dei conti;

Art. 6 - Assemblea
1. L'assemblea è costituita da tutti i soci.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax).
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
6. Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.All’inizio di ogni seduta l’Assemblea elegge nel suo seno
il Presidente ed il Segretario della stessa.
7. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.
8. L'assemblea ha i seguenti compiti:
- eleggere i membri del comitato,il Presidente ed il Vice Presidente.
- eleggere il revisore dei conti;
- approvare il programma di attività proposto dal comitato;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.

Art. 7 - Comitato
1. Il comitato è eletto dall'assemblea ed è composto da 5 membri. Esso può cooptare altri membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.
2. Il comitato si riunisce almeno una volta ogni 2 mesi.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax ,e-mail).
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione il comitato è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
6. Il comitato ha i seguenti compiti:
- assumere il personale;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione.

Art. 8 - Presidente
1. Il presidente, è eletto dall’Assemblea a maggioranza dei propri componenti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 4 e 7, comma 4.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 9 - Segretario
1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonchè alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato;
- è a capo del personale.

Art. 10 – Il revisore dei conti
1.Il Revisore esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
2 . Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.
3 . Il Revisore riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

Art. 11 - Collegio arbitrale
1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello di Roma il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Art. 12 - Durata delle cariche
1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 13 - Risorse economiche
1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- quote associative e contributi dei soci;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- introiti derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.

Art. 14 - Quota sociale
1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile nè ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea nè prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 15 - Bilancio o rendiconto
1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato, i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti) da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare.

Art. 16 - Modifiche allo statuto
1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Art. 17 - Norma di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Note
(1) Il presidente della Corte d'appello è quello competente per territorio.